Richiedere autorizzazione pubblicitaria

Descrizione

Richiedere autorizzazione pubblicitaria

La pubblicità permanente o temporanea è soggetta, secondo le disposizioni vigenti ad un tributo a favore del Comune.

Il Canone unico per esposizione pubblicitaria è dovuto per:

  • la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche effettuate in:
    • luoghi pubblici (vie, piazze, giardini pubblici ed aree comunque aperte al pubblico passaggio) e luoghi di libero accesso senza limitazioni o condizioni
    • luoghi aperti al pubblico, locali e le aree destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o nei quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da colui che, nel luogo medesimo, esercita un diritto od una potestà
    • luoghi privati purchè visibili da un luogo pubblico
  • affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi
  • la diffusione di messaggi pubblicitari installati su automezzi
  • la diffusione di messaggi pubblicitari mediante volantinaggio.

Sono soggetti all tributo unicamente:

  • i messaggi diffusi nell'esercizio di un’ attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi;
  • i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato
  • i mezzi finalizzati a indicare il luogo nel quale viene esercitata l’attività.

La pubblicità è di norma soggetta a preventiva autorizzazione comunale, il mero pagamento del tributo non sostituisce in ogni caso l’autorizzazione. Ogni forma di pubblicità posta in essere in assenza di preventiva autorizzazione è da ritenersi abusiva e passibile delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Le richieste di autorizzazione pubblicitaria, dovranno essere compilate e trasmesse agli enti competenti esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale  https://www.impresainungiorno.gov.it/, punto d’accesso unico per l’intera gestione del procedimento. Da tale portale, dopo aver selezionato il Comune di Bussolengo (VR) quale Ente gestore del SUAP, è possibile consultare tramite il pulsante “informati" una sezione informativa generale sui procedimenti amministrativi d’interesse: sono disponibili la normativa di riferimento, l’elenco dei documenti da allegare alla pratica telematica e delle note descrittive generali del procedimento. Dalla sezione “compila una pratica” è possibile, previa registrazione, compilare e trasmettere telematicamente la pratica d’interesse, personalmente o tramite un incaricato delegato.”

Sono dovuti € 50,00 per diritti di segreteria (tranne che per le pratiche di rinnovo di autorizzazione all’esposizione di insegne presso l’attività) e n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda e una per l’autorizzazione) che potranno essere pagate con PagoPA  durante la compilazione della pratica o acquistandole e inserendo i numeri seriali e le date ed allegando alla richiesta la scansione delle stesse su apposito modulo redatto dall'Ufficio Sportello Unico per l'edilizia ed urbanistica.

ATTENZIONE: Per il pagamento delle marche da bollo NON BARRARE IL PAGAMENTO VIRTUALE in quanto il Comune di Bussolengo non è autorizzato.

Approfondimenti

L’autorizzazione viene rilasciata dall’Ente proprietario della strada. L’autorizzazione permanente rilasciata dal Comune ha una validità di tre anni dal rilascio e l’eventuale rinnovo dovrà essere richiesto 60 giorni prima della scadenza.

Qualora non venisse richiesto il rinnovo l’esposizione della pubblicità (anche se regolarmente pagata la relativa imposta) è da considerarsi abusiva e passibile delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Il canone è così determinato:

  • per la diffusione di messaggi pubblicitari (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 825) il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).

La domanda di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Le modalità di versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Nel caso in cui l’autorizzazione venga rilasciata da un Ente diverso dal Comune ma relativa a mezzi pubblicitari posti nel territorio comunale, dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzativo, prima di iniziare la pubblicità il soggetto interessato deve presentare una dichiarazione corredata delle ricevute comprovanti il pagamento al Comune del tributo dovuto. Nella dichiarazione devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente variazione dell’imposta, e di rimozione del mezzo pubblicitario.

La dichiarazione relativa a pubblicità permanente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.