Chiedere la rateizzazione del pagamento di una sanzione relativa al Codice della Strada

Chi deve pagare una sanzione e si trova in condizioni economiche disagiate può chiedere di rateizzare il pagamento.

Descrizione

Chiedere la rateizzazione del pagamento di una sanzione relativa al Codice della Strada

Chi deve pagare una sanzione relativa al Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e si trova in difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento della sanzione.

La sanzione da pagare:

  • deve essere di tipo amministrativo pecuniario
  • può riferirsi a una o più violazioni accertate nello stesso momento con un solo verbale
  • deve avere un importo superiore a 200,00 €
  • non deve essere stata iscritta a ruolo.

In base alle condizioni economiche e all'entità della somma da pagare, il pagamento può essere ripartito:

  • fino a un massimo di 12 rate, se l'importo dovuto non supera 2.000,00 €
  • fino a un massimo di 24 rate, se l’importo dovuto non supera 5.000,00 €
  • fino a un massimo di 63 rate, se l’importo dovuto supera 5.000,00 €.

L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 €.

Quando si chiede una rateizzazione della sanzione, si rinuncia automaticamente alla facoltà di ricorre al prefetto e al giudice di pace.

Rateizzare l'importo prevede l'applicazione di interessi calcolati come dal Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602.

Come previsto dal Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 202, com. 7, in caso di mancato pagamento della prima rata, o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.

A tal proposito, la documentazione che sarà necessario allegare al modulo di richiesta è riferibile al modello 730, al CUD dell'anno precedente o altro documento che possa dimostrare l'impossibilità di pagare la sanzione in un'unica soluzione da parte del richiedente.

Requisiti

Il soggetto può avvalersi della facoltà di rateizzazione del pagamento se si trova in condizioni economiche disagiate, con reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad 10.628,16 €.