Descrizione
Chi deve pagare una sanzione relativa al Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e si trova in difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento della sanzione.
La sanzione da pagare:
- deve essere di tipo amministrativo pecuniario
- può riferirsi a una o più violazioni accertate nello stesso momento con un solo verbale
- deve avere un importo superiore a 200,00 €
- non deve essere stata iscritta a ruolo.
In base alle condizioni economiche e all'entità della somma da pagare, il pagamento può essere ripartito:
- fino a un massimo di 12 rate, se l'importo dovuto non supera 2.000,00 €
- fino a un massimo di 24 rate, se l’importo dovuto non supera 5.000,00 €
- fino a un massimo di 63 rate, se l’importo dovuto supera 5.000,00 €.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 €.
Quando si chiede una rateizzazione della sanzione, si rinuncia automaticamente alla facoltà di ricorre al prefetto e al giudice di pace.
Rateizzare l'importo prevede l'applicazione di interessi calcolati come dal Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602.
Come previsto dal Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 202, com. 7, in caso di mancato pagamento della prima rata, o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
A tal proposito, la documentazione che sarà necessario allegare al modulo di richiesta è riferibile al modello 730, al CUD dell'anno precedente o altro documento che possa dimostrare l'impossibilità di pagare la sanzione in un'unica soluzione da parte del richiedente.