Descrizione
Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:
- interventi in materia di turismo
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
La norma nazionale dà facoltà alle Amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.
Per ulteriori informazioni, consulta il portale dedicato.
Approfondimenti
Il pagamento deve essere corrisposto da chi alloggia nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
L'imposta si applica per persona e per pernottamento, ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive tenuto conto della sua classificazione.
Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune.
Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
I soggetti passivi devono versare l’imposta di soggiorno al gestore della struttura.
L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.".
In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.
Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
Genera un avviso di pagamento PagoPA per pagare l'Imposta di Soggiorno.
I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di presentare al Comune, entro il 30 gennaio di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione annuale con il dettaglio su base mensile:
- del numero degli ospiti che hanno pernottato nella struttura nel periodo di riferimento
- del numero degli ospiti esenti e la relativa causale
- dell'imposta dovuta e degli estremi dei versamenti effettuati
- ogni eventuale ulteriore informazione utile ai fini del computo dell’imposta.
Si segnala che:
- ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria dichiarazione
- in caso di struttura aperta, la dichiarazione deve essere presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.
Le dichiarazioni devono essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione, in formato elettronico, dai gestori delle strutture ricettive e messe a disposizione dell’Amministrazione comunale in caso di accertamenti.
I gestori delle strutture ricettive normativamente preposti alla riscossione dell’imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili di fatto. La qualifica di agente contabile si fonda sul presupposto essenziale della materiale disponibilità di denaro di pertinenza pubblica (cosiddetto maneggio di denaro).
L'agente contabile (identificabile nel gestore della struttura ricettiva) deve trasmettere annualmente il conto della propria gestione al Comune redatto sul modello 21 approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31/01/1996, n. 194 entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Il modello va compilato registrando tutti i movimenti che si sono svolti nell'anno solare.
Nel conto della gestione dovranno essere riportati, in modo consequenziale:
- le somme effettivamente riscosse nei periodi indicati e gli estremi della riscossione
- le somme riversate al Comune ed i relativi estremi (dovrà essere compilato solo il rigo relativo al mese nel quale è stato effettuato il riversamento).
Il totale delle colonne "estremi di riscossione" e "versamento in tesoreria"” dovranno necessariamente coincidere.
Una volta ricevuta la documentazione, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto il Comune trasmetterà il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti per il controllo di competenza (Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 93 e art. 233).