Avvalersi di un amministratore di sostegno

Descrizione

Avvalersi di un amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.

L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.

Il ricorso introduttivo per la nomina di un amministratore di sostegno può essere inoltrato al tribunale, dal servizio sociale professionale, nei casi in cui sia assente la rete familiare o in presenza, all'interno della stessa, di una elevata conflittualità, a fronte dell’impellente necessità d'intervenire a tutela del soggetto.

La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente.

Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

In attuazione del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 406, com. 3, Codice civile, il servizio sociale di base, a tutela della persona rispetto la quale è stata accertata la necessità dell’inserimento ed in ragione dei rapporti giuridici ed economici da intrattenere con la stessa, può provvedere alla richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno laddove ne ravvisi la necessità e qualora ciò non venga attuato dai famigliari.